Processo Moro II
07. Osservazioni introduttive
Motivazioni della decisione
Documento aggiornato al 09/04/2005
Questa Corte, sia nel dibattito d'appello sia nel decidere sui fatti contestati agli imputati, si è attenuta strettamente alle leggi in vigore:
Di conseguenza, non ha consentito, in ossequio allo art. 518 C.P.P., una ripetizione del giudizio di primo grado, né ha ammesso la assunzione di nuove prove su fatti del tutto ininfluenti ai fini della decisione (art. 520 C.P.P.).
Nell'analizzare e vagliare a fondo la posizione dei singoli imputati, ha sempre ed in ogni caso tenuto presente e si è informata strettamente al principio generale ed inderogabile della responsabilità personale.
Nel determinare le pene ad ogni imputato, si è attenuta ai criteri indicati nell'art. 133 C.P., in particolare al grado della colpa ed alla condotta contemporanea e susseguente ai reati.
Di conseguenza, non ha consentito, in ossequio allo art. 518 C.P.P., una ripetizione del giudizio di primo grado, né ha ammesso la assunzione di nuove prove su fatti del tutto ininfluenti ai fini della decisione (art. 520 C.P.P.).
Nell'analizzare e vagliare a fondo la posizione dei singoli imputati, ha sempre ed in ogni caso tenuto presente e si è informata strettamente al principio generale ed inderogabile della responsabilità personale.
Nel determinare le pene ad ogni imputato, si è attenuta ai criteri indicati nell'art. 133 C.P., in particolare al grado della colpa ed alla condotta contemporanea e susseguente ai reati.