Processo Moro II

08. Natura antigiudirica dell'organizzazione "Brigate Rosse" e legittimità del processo

Motivazioni della decisione

Documento aggiornato al 09/04/2005
Dalla difesa di alcuni imputati (Azzolini, Bella Conisti) è stata sollevata la questione della legittimità di questo processo. Questi imputati, pur non rinunciando a difendersi e quindi a contestare la decisione sotto il profilo della corretta applicazione della legge, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici di questa Repubblica a decidere "sulla loro politica antagonista", diretta a modificare, andando oltre e contro il nostro assetto costituzionale, il tipo e le forme della società.
Per rispondere in ordine a tale questione, occorre considerare la natura dell'Organizzazione di cui trattasi e della attività da essa svolta.
I documenti ideologici, programmatici e organizzativi delle "Brigate Rosse" rendono edotti dei suddetti elementi.
Non spetta in questa sede verificare se e a quali ideologie si ispirino il programma e le azioni della predetta organizzazione, quanto, invece, verificare che tale programma e tali azioni hanno violato principii e norme dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento penale, e anche principii fondamentali riconosciuti dalla Comunità internazionale.
Come è evidente, non sono oggetto di imputazione le idee e le convinzioni politiche degli appartenenti alle "Brigate Rosse", né sono in discussione i diritti politici degli stessi. Si tratta, invece, dei modi, dei metodi e dei mezzi usati per realizzare quelle idee e quelle convinzioni. E, questi modi, questi metodi, questi mezzi si sono posti in radicale contrasto con i principii e le norme della Costituzione italiana, che attualmente regolano l'attività politica.
Inoltre, le azioni compiute dalle Brigate Rosse integrano gravissime violazioni della legge penale (omicidi, devastazioni, rapine, falsi, ecc.).
Infine, il programma e l'attività della Organizzazione, basati sulla violenza intimidatrice e annientatrice, si pongono in contrasto con le Dichiarazioni e le Convenzioni internazionali per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In base a quanto sopra e atteso l'attuale quadro giuridico-politico-costituzionale dello Stato italiano, basato sul rispetto delle libertà politiche, le azioni delle "Brigate Rosse" non trovano nessuna possibilità di giustificazione, né etica, né giuridica.
La giurisdizione penale dello Stato è fuori dubbio, perché le azioni medesime integrano reati comuni. Di conseguenza, gli imputati devono rispondere dei fatti loro contestati in base alla legge penale, secondo i principi della obbligatorietà e della territorialità della legge medesima.
L'Organizzazione "Brigate Rosse", poi, per la sua struttura organizzativa, per i requisiti di militarizzazione e clandestinità, per il suo programma di sovvertimento degli ordinamenti sociali, politici e giuridici e di guerra civile, per il metodo di lotta praticato, basato sulla violenza intimidatrice e annientatrice, presenta tutti i requisiti della "banda armata", per cui risulta integrato il delitto di cui all'art. 306 C.P.
 
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