Processo Moro Quater
06. Dispositivo
Documento aggiornato al 15/04/2005
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 536 C.P.P.
dichiara
PADULA SANDRO colpevole del reato ascrittogli, ritenuto in continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Prima Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, eleva la pena inflitta con detta sentenza di mesi 2 di reclusione ritenendo, a norma degli artt. 72 e 80 del C. P., questa ulteriore pena assorbita nella pena dell'ergastolo inflittagli con la citata sentenza del 24.1.1983,
dichiara
NOVELLI LUIGI e PETRELLA MARINA colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione fra gli stessi e con i reati per i quali NOVELLI LUIGI è stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Roma del 12.10.1988 e la PETRELLA MARINA con sentenza della Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, eleva di mesi 3 e L. 200.000 di multa le pene come sopra inflitte, assumendosi questo aumento di pena, per quanto concerne l'imputato NOVELLI LUIGI, assorbito dalla pena dell'ergastolo inflitta con la predetta sentenza,
dichiara
non doversi procedere contro FOSSO ANTONINO per i reati ascrittigli ai capi 60) e 61), ostandovi il giudicato costituito dalla sentenza dell'1.10.1991 della Corte di Assise di Appello di Roma;
dichiara
CAPUANO MARCELLO colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con quelli per i quali è stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Roma del 12.10.1988, applica alla predetta pena dell'ergastolo l'isolamento diurno per Anni 1;
dichiara
LOIACONO ALVARO colpevole di reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra questi reati e quelli per i quali LOIACONO è stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, ravvisandosi come reati più gravi quelli di cui al capo 7) della presente rubrica, condanna LOIACONO ALVARO alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno di anni 1; mantenendo ferme le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna previsti dalla citata sentenza.
Condanna
tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Condanna
LOIACONO ALVARO al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della Parte Civile "Partito Popolare Italiano" ed al rimborso delle relative spese di costituzione e difesa che liquida in Lire 8.000.000 delle quali L. 7.000.000 per onorari; al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore delle Parti Civili Cinzia Leonardi, Paolo Ricci e Giovanni Ricci oltre al rimborso delle relative spese processuali liquidate in L. 8.000.000 delle quali L. 7.000.000 per onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in seperata Sede, in favore delle Parti Civili Iozzini Pasquale e Iozzini Ciro oltre al rimborso delle spese processuali liquidate in L. 5.000.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari,
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore delle Parti Civili Pace Esperina Estarina, Rivera Angelo e Rivera Carmela, oltre al rimborso delle spese processuali liquidate in L. 5.000.000 comprese L. 5.000.000 di onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte Civile Di Lorenzo Carolina oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 6.150.000 di cui L. 5.000.000 per onorari;
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte Civile Lattanzi Ileana vedova Leonardi e Rocchetti Maria vedova Ricci, che liquida in L. 8.000.000 delle quali lire 7.000.000 per onorari,
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sperata Sede, in favore della Parte Civile Agnese e Giovanni Moro oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 5.050.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 5.000.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari.
Ordina la confisca di quanto in sequestro.
Dichiara la falsità dei documenti indicati nelle imputazioni di falso.
Fissa per il deposito della presente sentenza il termine di giorni 90.
Depositato in Cancelleria
IL PRESIDENTE EST.
Roma, 30 gen. 1995
Visti gli artt. 533, 536 C.P.P.
dichiara
PADULA SANDRO colpevole del reato ascrittogli, ritenuto in continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Prima Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, eleva la pena inflitta con detta sentenza di mesi 2 di reclusione ritenendo, a norma degli artt. 72 e 80 del C. P., questa ulteriore pena assorbita nella pena dell'ergastolo inflittagli con la citata sentenza del 24.1.1983,
dichiara
NOVELLI LUIGI e PETRELLA MARINA colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione fra gli stessi e con i reati per i quali NOVELLI LUIGI è stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Roma del 12.10.1988 e la PETRELLA MARINA con sentenza della Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, eleva di mesi 3 e L. 200.000 di multa le pene come sopra inflitte, assumendosi questo aumento di pena, per quanto concerne l'imputato NOVELLI LUIGI, assorbito dalla pena dell'ergastolo inflitta con la predetta sentenza,
dichiara
non doversi procedere contro FOSSO ANTONINO per i reati ascrittigli ai capi 60) e 61), ostandovi il giudicato costituito dalla sentenza dell'1.10.1991 della Corte di Assise di Appello di Roma;
dichiara
CAPUANO MARCELLO colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con quelli per i quali è stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Roma del 12.10.1988, applica alla predetta pena dell'ergastolo l'isolamento diurno per Anni 1;
dichiara
LOIACONO ALVARO colpevole di reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra questi reati e quelli per i quali LOIACONO è stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, ravvisandosi come reati più gravi quelli di cui al capo 7) della presente rubrica, condanna LOIACONO ALVARO alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno di anni 1; mantenendo ferme le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna previsti dalla citata sentenza.
Condanna
tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Condanna
LOIACONO ALVARO al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore della Parte Civile "Partito Popolare Italiano" ed al rimborso delle relative spese di costituzione e difesa che liquida in Lire 8.000.000 delle quali L. 7.000.000 per onorari; al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore delle Parti Civili Cinzia Leonardi, Paolo Ricci e Giovanni Ricci oltre al rimborso delle relative spese processuali liquidate in L. 8.000.000 delle quali L. 7.000.000 per onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in seperata Sede, in favore delle Parti Civili Iozzini Pasquale e Iozzini Ciro oltre al rimborso delle spese processuali liquidate in L. 5.000.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari,
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore delle Parti Civili Pace Esperina Estarina, Rivera Angelo e Rivera Carmela, oltre al rimborso delle spese processuali liquidate in L. 5.000.000 comprese L. 5.000.000 di onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte Civile Di Lorenzo Carolina oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 6.150.000 di cui L. 5.000.000 per onorari;
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte Civile Lattanzi Ileana vedova Leonardi e Rocchetti Maria vedova Ricci, che liquida in L. 8.000.000 delle quali lire 7.000.000 per onorari,
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sperata Sede, in favore della Parte Civile Agnese e Giovanni Moro oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 5.050.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata Sede, in favore della Parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, oltre al rimborso delle spese processuali che liquida in L. 5.000.000 delle quali L. 5.000.000 per onorari.
Ordina la confisca di quanto in sequestro.
Dichiara la falsità dei documenti indicati nelle imputazioni di falso.
Fissa per il deposito della presente sentenza il termine di giorni 90.
Depositato in Cancelleria
IL PRESIDENTE EST.
Roma, 30 gen. 1995