IX Legislatura - Legge 23 settembre 1981, n. 527
08. Autenticità ed attendibilità delle liste
Relazione di maggioranza dell'Onorevole Tina Anselmi
Documento aggiornato al 02/05/2005
La risposta al quesito circa la veridicità e completezza delle liste precede logicamente ogni altro problema ed esso sarà da verificarsi, tenendo ben presenti l'oggetto e le finalità della legge istitutiva che all'articolo 1 demanda alla Commissione di accertare, tra l'altro, "la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P 2".
Questo compito postula non già l'esigenza di analitici riscontri individuali sulla effettiva appartenenza alla loggia dei singoli iscritti, riscontri che invece sono propri dell'inchiesta giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità individuali, ma richiede, per contro, un giudizio complessivo inerente al numero e alla qualità degli affiliati che consenta di delineare "la consistenza" della loggia, al fine di poterne poi valutare i contenuti.
Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite sul punto, pare corretto distinguere quelle emergenti da accertamenti riferibili all'autorità giudiziaria o ad altre autorità, da quelle desumibili da indagini disposte dalla Commissione o da documenti acquisiti.
Quanto alle prime, si ricorda che la sentenza emessa dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella lista ha dichiarato la "complessiva attendibilità" degli elenchi e della documentazione; nella requisitoria del procuratore della Repubblica di Roma, l'estensore mostra invece di non credere "alla veridicità delle liste degli iscritti"; a sua volta il Comitato amministrativo di inchiesta costituito a suo tempo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il dubbio che la lista non sia un "puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla P2"; infine, nell'appello proposto avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma, il procuratore generale presso la corte d'appello muove dal presupposto della "attendibilità complessiva di elenchi e documentazione sequestrati salvo riscontri negativi".
Vi è poi da considerare che la "Relazione informativa sulla Loggia P2", effettuata dal SISDE, per la parte relativa all'analisi strutturale dell'elenco dei novecentosessantadue (962) presunti affiliati, si sofferma sulla eterogenea e contraddittoria compresenza di alcuni componenti, postulando la esigenza di integrare le risultanze con il dato relativo alle domande di ammissione, ma esclude l'ipotesi di una falsificazione dell'elenco medesimo.
Con riferimento alle indagini disposte dalla Commissione, si premette che un primo accertamento riguarda l'epoca in cui presumibilmente sono stati formati gli elenchi in questione: tale arco di tempo può collocarsi con sufficiente approssimazione dal 1979 al 1981 in base alle risultanze desumibili:
dalla corrispondenza intercorsa tra Gelli e i capigruppo della loggia, da cui emerge che intorno al 1979 vi fu una generale revisione degli elenchi degli iscritti, una ripartizione degli effettivi tra i capigruppo e quindi l'aggiornamento e la riscrittura degli elenchi medesimi;
dagli esiti della perizia tecnica disposta dalla Commissione sul nastro della macchina da scrivere sequestrata a Castiglion Fibocchi. Di tale perizia, consistente nella decifrazione dei caratteri impressi sul nastro rimasto inserito nella macchina da scrivere della segretaria del Gelli, inequivocabilmente si evince che gli elenchi furono redatti con la macchina in questione
e che furono ultimati in data precedente l'8 marzo 1981, con la inclusione degli ultimi 18 iscritti per i quali la data di iniziazione era stata programmata per il successivo 26 marzo 1981.
Tenendo conto di questo riscontro temporale, il primo problema da affrontare in ordine logico è quello relativo alla individuazione della natura del documento in esame, secondo una rilevazione esterna che attenga ai connotati funzionali del reperto studiato al fine di verificare se possa essere considerata autentica quella che appare essere ictu oculi la sua natura di elenco di iscritti ad una associazione data: nella specie la Loggia massonica P2.
A tal fine è primaria argomentazione rilevare che le liste di Castiglion Fibocchi trovano riscontro in ulteriori reperti, antecedenti o contemporanei, che accompagnano, con significative concordanze, i dati relativi.
Elementi di riscontro in ordine ai dati contenuti nelle liste sono stati infatti successivamente acquisiti dai documenti dell'archivio uruguaiano di Gelli, pervenuti alla Commissione nel corso dei lavori, comprendenti anche un duplicato (con annotazioni in lingua spagnola) della lista generale, nonché 109 fascicoli personali di altrettanti iscritti, contenenti sicure conferme documentali sull'appartenenza alla loggia. L'esistenza di un secondo archivio dell'organizzazione gelliana denuncia la non episodicità dei reperti sequestrati a Castiglion Fibocchì, e comunque denota una significativa e non improvvisata sistematicità di archiviazione.
Inoltre l'autenticità dell'elenco è comprovata dal riscontro con altri analoghi documenti ad esso anteriori. In particolare la lista con cinquecentoundici (511) nominativi di cui si compone l'elenco degli iscritti alla disciolta loggia P2 consegnato al giudice Vigna di Firenze da Gelli e Lino Salvini separatamente e con il libro matricola, che consta di cinquecentosettantatre (573) effettivi, sequestrato dalla Commissione presso la comunione di piazza del Gesù, che porta a nostra conoscenza la composizione della loggia P2 durante l'arco di tempo che corre dall'anno 1952 fino al 1970. Questi elenchi rappresentano un secondo elemento di indubbio significato perché dimostrano che la lista di Castiglion Fibocchi non costituisce un unicum, ma si pone invece come il
prodotto ultimativo di una stratificazione di documenti la cui redazione si è protratta lungo un arco di tempo più che decennale: considerazione che indebolisce significativamente la ipotesi di una artata prefabbricazione delle liste o della loro natura di documento informale e conduce anch'essa, come la precedente osservazione, ad una rassicurante valutazione in ordine alla
sistematicità dell'archiviazione dei dati al nostro studio.
Argomento, poi, che si ritiene di estremo rilievo in ordine alla natura degli elenchi, secondo quanto osservato dal Commissario Mattarella, è quello che si ricava dalle conclusioni della seconda perizia ordinata sulle liste stesse dalla Commissione, non preceduta in questi suoi riscontri da alcuna consimile attività da parte di altri organi inquirenti.
I periti, rispondendo ai quesiti loro posti, hanno specificato che le liste non sono state compilate in un unico contesto, ma risultano il frutto di successive, diverse operazioni di battitura; in particolare l'analisi peritale condotta partitamente su ogni pagina del documento dimostra che molte delle annotazioni apposte in margine ad ogni singolo nome non furono battute contestualmente al nome relativo. Questa conclusione dimostra, al di là di ogni verosimile dubbio, che le liste sequestrate erano in sostanza quello che ad un primo esame denunciano di essere: un documento nel quale veniva registrata la gestione amministrativa e contabile della loggia. Si vuole infine osservare che tali argomentazioni collimano con i risultati della prima perizia, dianzi citata, dai quali emerge che gli ultimi nominativi (di affiliati per i quali era da perfezionare l'iniziazione) vennero inseriti nelle liste poco prima della effettuazione della perquisizione, essendo i loro nominativi impressi nel nastro ancora inserito nella macchina da scrivere in uso nell'ufficio di Gelli. Si osserva da ultimo che la constatazione dei periti che alcune delle annotazioni furono riportate invece contestualmente al nome relativo, vale a indicare che gli elenchi sequestrati non costituivano l'unico documento anagrafico in uso presso la segreteria di Gelli, ponendosi piuttosto come una copia od un estratto del documento di segreteria per il quale vi era correntezza di uso da parte del personale addetto.
Le conclusioni desumibili dalle perizie sono suffragate dalla testimonianza della segretaria di Gelli, la quale, pur rendendo la non verosimile dichiarazione di ignorare il significato delle sigle contenute nel documento, ha peraltro affermato che tali annotazioni venivano da essa effettuate meccanicamente, sotto diretta dettatura del Gelli. Tale affermazione contiene dunque l'indiretta ammissione che l'elenco veniva usato per apporvi le indicazioni del caso, al momento nel quale se ne manifestava la necessità, ed è suffragata dalle annotazioni riportate in un foglio tra le quali il Gelli, sotto la voce "Memoria x Carla" ricordava tra l'altro alla segretaria di "finire gli elenchi per settori con aggiornamento".
Ultimo riscontro relativo alla rilevazione esterna del documento è quello relativo alla coincidenza tra le sigle apposte in margine ad ogni nome e le ricevute contenute negli appositi bollettari, le annotazioni del registro di contabilità, nonché i versamenti sul conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare dell'Etruria, nel senso che ogni registrazione consegnata in uno di questi
documenti risulta generalmente apposta, con la sigla relativa, sulle liste in esame, che pertanto, anche sotto questo profilo, risultano frutto di puntuali aggiornamenti contabili.
Conclusivamente i dati peritali e documentali e quello testimoniale convergono nel denunciare la rilevata natura funzionale e non meramente dimostrativa del reperto e - considerati
unitamente alle argomentazioni che verranno esposte successivamente - consentono alla Commissione di affermare che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono il documento, o uno dei documenti, in uso presso la segreteria della loggia che conteneva, con adeguati aggiornamenti, la rappresentazione, nel suo dato oggettivo e personale, della organizzazione massonica denominata Loggia Propaganda 2.
Questa conclusione, relativa alla funzione del reperto sequestrato, viene dalla Commissione ritenuta di decisivo rilievo al fine della valutazione inerente alla autenticità dell'elenco considerato nella sua natura di documento che rappresentava, secondo l'espressione del Commissario Mattarella, "la vita della loggia".
Secondo la distinzione, sempre da tale Commissario argomentata, il discorso sulla autenticità delle liste precede logicamente quello relativo alla loro attendibilità, in quanto concettualmente distinguibile da esso. Una volta infatti posto l'assunto che le liste di Castiglion Fibocchi sono, come documento, direttamente riferibili in modo certo alla Loggia P2, in quanto contenenti la rappresentazione del dato personale ed anagrafico di tale organismo, il problema della attendibilità delle liste viene di conseguenza a porsi, in modo più circoscritto, nei termini seguenti: se esse siano la puntuale ed esatta configurazione della Loggia P2 o se piuttosto possano essere ritenute inesatte per eccesso o per difetto. A tal fine è necessario premettere che il discorso inerente alla attendibilità non può comunque mai essere trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno della Loggia P2. L'esistenza della Loggia P2 come organismo operante nei più svariati e qualificati settori della vita nazionale è infatti ampiamente documentata, oltre ogni invocabile dubbio, dal complesso della documentazione in possesso della Commissione che dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di individui, inseriti in rilevanti posizioni, che hanno operato in sintonia di intenti e di azioni durante un ragguardevole arco temporale. Sarebbe dunque procedimento logicamente capzioso voler scindere i due dati, quello documentale e quello sostanziale, per procedere ad una analisi separata, argomentando infine da una supposta non attendibilità delle liste la non esistenza della loggia o, per contro, da una non ritenuta credibile esistenza, la falsità degli elenchi. Vero è piuttosto che procedimento logico corretto appare alla Commissione quello di considerare e valutare il dato formale e quello sostanziale congiuntamente, poiché essi concorrono entrambi, pur se partitamente analizzati per comodità espositiva, a formare base delle conclusioni alle quali pervenire. Le argomentazioni in questa sede vanno pertanto lette e considerate unitamente alla complessiva analisi delle attività della loggia e del progetto che essa si poneva, diffusamente esaminati nei due capitoli successivi.
Partendo dalla premessa esposta, e riportandosi alle conclusioni dianzi argomentate, è dato quindi ribadire che il problema dell'attendibilità degli elenchi si risolve nel più ridotto problema della loro puntuale attendibilità, e a tal fine possiamo in primo luogo sottolineare che esistono non pochi elementi o indizi di prova che militano a favore della ipotesi di un'incompletezza delle liste che, pertanto, non comprenderebbero nomi di altre persone, oltre quelle elencate, pur ugualmente affiliate alla Loggia. Gli argomenti in proposito possono essere elencati secondo l'ordine seguente:
l'intervista rilasciata da Gelli al settimanale L'Espresso del 10 luglio 1976, secondo la quale l'organico della Loggia ammontava all'epoca a ben duemilaquattrocento (2.400) unità(1);
l'audizione del dignitario massonico Vincenzo Valenza (27 settembre 1983), il quale, sulla
base di dati desunti dalla numerazione degli iscritti, afferma recisamente che la lista è
veritiera, ma incompleta;
le risultanze, testimoniali e non, riferentesi a persone formalmente non iscritte negli elenchi,
ma indicate come appartenenti alla P2: è il caso del generale Mino, defunto comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
la lettera del 20 marzo 1979, già citata, indirizzata da Gelli al Gran Maestro Ennio Battelli che, confermando precedenti intese intercorse con il predecessore Lino Salvini, dichiara che i nominativi di otto persone "al VERTICE del RSAA" (Cicutto, De Megni, Gamberini, Motti, Salvini, Sciubbà, Stievano, Tomaseo) non sarebbero apparsi nel piè di lista della P2 pur facendovi parte: tali nominativi non risultano invece nell'elenco di Castiglion Fibocchi;
la raccomandata inviata dal generale Battelli alla scadenza del suo mandato nella quale alcune centinaia di fratelli alla memoria venivano invitati a decidere sulla loro destinazione (due dei nominativi in questione risultano essere iscritti alla Loggia P2);
la lettera inviata da Licio Gelli al capogruppo Bruno Mosconi con la quale, alla richiesta di istruzioni in ordine alla nuova Gran Maestranza del generale Battelli, il Venerabile della Loggia così si esprimeva: "Per quanto riguarda il Gruppo, come ti accennai ad Incisa, l'esame dello schedario centrale non è ancora terminato e, inoltre, se non trovi alcuni degli elementi da te segnalati, è per motivi che ti spiegherò al nostro prossimo incontro durante il quale ti indicherò anche le ragioni per cui ti sono stati affidati alcuni elementi che non erano stati segnalati da te. Con l'elezione del Gran Maestro Ennio Battelli nulla è cambiato nei confronti del Grande Oriente perché nulla poteva cambiare. Perciò tutto procede come procedeva con le precorse Grandi Maestranze, anzi, meglio, perché devo dirti che l'attuale Gran Maestro ha dimostrato maggior intuito ed intelligenza degli altri, dandoci una maggior valorizzazione. Mi chiedi se abbiamo molti candidati: ti rispondo che il proselitismo che abbiamo avuto in questi ultimi tre anni è stato veramente massiccio: nel 1979 siamo arrivati ad oltre quaranta iniziazioni al mese".
I due documenti da ultimo citati pongono il problema se in via generale - e comunque in particolare nella seconda fase della Loggia P2, caratterizzata dalla totale acquisizione all'orbita di influenza gelliana - le due categorie degli affiliati alla Loggia Propaganda e degli affiliati alla memoria del Gran Maestro fossero in tutto coincidenti o meno. Il quesito, riportato al contesto dei rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri, si, risolve nell'accertare se il Grande Oriente fosse riuscito a preservare una propria quota di fratelli coperti, di fronte al potere acquisito dal Venerabile Maestro della Loggia P2. Si tratta di quesito al quale non è consentito, allo stato degli
atti, dare una risposta definitiva in un senso o nell'altro, attesa la gestione tortuosa ed inaffidabile delle norme statutarie e delle procedure proprie del Grande Oriente: rimane pertanto aperta la possibilità che alcuni o tutti i nominativi ricompresi nella raccomandata del Gran Maestro Battelli fossero altresì membri della Loggia P2.
Possiamo adesso prendere in esame il secondo aspetto del problema denunciato: se cioè le liste siano da considerare non attendibili per eccesso ovvero se in esse possano considerarsi inclusi nominativi che nulla avevano a che vedere con la Loggia Propaganda.
A questo fine la Commissione ha proceduto ad un censimento di riferimenti relativi ad ogni nominativo presente nelle liste in esame, preordinato, sempre secondo l'assunto metodologico premesso, alla valutazione generale del documento complessivamente considerato.
Prendendo in primo luogo in esame i documenti contabili, la Guardia di Finanza ha effettuato uno studio analitico del conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare dell'Etruria (conto "Primavera") ed ha riscontrato che sia le ricevute che le annotazioni contenute nel libro contabilità, sequestrati in Castiglion Fibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti che venivano contestualmente effettuati nel conto "Primavera", secondo una continuità temporale che va dal maggio 1977 al febbraio 1981. Questo dato consente di escludere l'ipotesi di una artata prefabbricazione della documentazione contabile (come tale eccessivamente macchinosa e non verosimile) e consente alla Commissione di rilevare che da tale contesto documentale emerge che per duecentosettantasei nominativi (276) esiste il triplice riscontro del rilascio della ricevuta, della notazione nel registro di contabilità e del versamento, alla stessa data o il giorno successivo, degli importi relativi sull'apposito conto bancario.
Il valore di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché, se pur esso non si riferisce a tutti i nominativi compresi nell'elenco generale, per quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno
fornito alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.
Altro riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza provenienti dai diretti interessati, ed in specie dall'esistenza di una firma apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come presentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli: tale prova è riscontrabile in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione attualmente
in possesso della Commissione.
Altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci (310) nominativi che, compresi nelle liste in esame, sono altresì presenti nelle altre liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi consegnati ai giudici Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della stratificazione dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente alla sua accertata
operatività lungo un arco di tempo più che decennale.
Si vuole infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati dal magistrato, duecentotrentacinque (235) soltanto hanno negato di appartenere alla Loggia P2. La Commissione peraltro è in possesso di prove documentali (ad esempio, firme su assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero per circa la metà dei casi.
I riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di tipo sostanziale, relativi ad alcune centinaia di nominativi, alcuni dei quali rientrano in più di uno dei riscontri proposti (che pertanto non sono da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un corpus documentale più ampio nell'ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante ad esse è pertanto rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati che suffragano l'attendibilità generale del documento.
Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo l'assunto metodologico dianzi premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante, argomento di prova costituito dal potere acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli della vita nazionale: tale acquisita influenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell'esistenza di un esteso, autorevole e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua qualità di Maestro Venerabile della loggia, poteva disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma della attendibilità della consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.
Non è azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base delle riferite circostanze, concomitanti all'esecuzione del sequestro, nonché di quant'altro attinente all'incompletezza della lista - che la forza e la capacità operativa della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più importanti settori delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di quanto documentano
gli elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto all'effettiva consistenza della Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni di merito, che si aggiungono ai riscontri obiettivi dianzi citati.
Né deve essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione è potuta giungere pur senza aver consultato la maggior parte dell'archivio uruguaiano di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riscontri e puntuali verifiche sugli organici della loggia, come è dimostrato dall'importanza e dall'affidabilità dei contenuto di quei pochi documenti dell'archivio medesimo pervenuti alla Commissione.
Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente inviato alla Commissione, ribadito l'affermazione che le liste rappresentano un elenco di iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo così sminuire il dato formale dell'iscrizione, affermazione alla quale peraltro la Commissione, secondo quanto sinora detto, presta credito relativo(2), il Venerabile della loggia ha confermato indirettamente la connessione di tutti coloro che appaiono nelle liste con le proprie attività. D'altro canto si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale contesto ininfluente dai Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt'al più condurre, secondo l'osservazione del secondo Commissario, alla conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di vista sostanziale, del comportamento del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe dedurre a giustificazione del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.
Il discorso sinora svolto conduce all'univoca conclusione che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare:
autentiche: in quanto documento rappresentativo della organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo;
attendibili: in quanto, sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto.
Conclusivamente la risposta all'iniziale quesito circa la veridicità del piè di lista, di cui la Commissione doveva farsi non può che essere ampiamente affermativa, in conformità molteplici e persuasive ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza che "la consistenza dell'associazione massonica denominata P2" - cui si riferisce la legge istitutiva - si identifica meno con il dato numerico e qualitativo del complesso iscritti.
Si deve naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già accennato in apertura di capitolo, come esuli dai compiti della Commissione ogni e qualsiasi analisi di responsabilità a livello individuale, restando confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta parlamentare all'accertamento di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di innocenza o di
colpevolezza.
Avuto riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge istitutiva finalizzata all'accertamento della consistenza della Loggia P2 ed alla valutazione del suo rilievo politico, rimane irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che con Gelli abbia simpatizzato e non sia stato ritualmente affiliato alla loggia.
Il complesso contesto di documenti, nell'ambito del quale le liste abbiamo visto si inseriscono con puntuale riscontro, consente di affermare come il margine di dubbio è da circoscrivere a coloro che risultano menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri dell'appartenenza alla loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla stessa: rilievo questo che, a prescindere
dalla estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire l'attendibilità generale dell'intero compendio documentale sequestrato al Gelli, dal quale ha preso le mosse l'inchiesta parlamentare.
Dovere di questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincimento basato su prove, su concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche che da tale quadro si possono trarre un giudizio complessivo di attendibilità, al quale la Commissione ritiene doveroso aggiungere che l'ipotesi che singoli casi possano sfuggire in via di eccezione alla affermazione di
principio non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza di un accumularsi di indizi fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile anche se statisticamente improbabile.
Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema dell'appartenenza alla massoneria degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando sui termini di tale discorso la generalizzata linea difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari e giudiziari da parte degli affiliati è stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di affermare che essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta da regime particolare, in essa ricompresa.
Bisogna permettere in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci mostra reclutati anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo Giustiniani. L'esistenza comprovata di logge coperte presso le famiglie di minor rilievo e la contemporanea iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni ci mostra un aspetto peculiare della Loggia P2, che veniva in un certo senso a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato mondo sommerso. L'individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l'analisi delle posizioni singole. Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti, acquisendo le schede di tutti gli iscritti alle comunioni di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù. La conoscenza dei dati, sia globali, sia analitici che ne è seguita non consente peraltro di risolvere in via definitiva il complesso problema, i cui termini vanno chiariti adeguatamente sulla scorta della ricostruzione effettuata nel capitolo precedente. Si è dovuto infatti constatare che in entrambe le organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei registri degli iscritti tale da consentire di affermare con certezza se una persona data sia o meno appartenente a quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia di Palazzo Giustiniani (ma
in termini del tutto analoghi esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) si è riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente classificati in appositi schedari con schede mobili non numerate in ordine progressivo, né secondo altro criterio che garantisse la non alterabilità del metodo adottato. Ad un successivo livello di analisi - e sulla scorta di informazioni pervenute in possesso
della Commissione - si è appurato che agli affiliati viene attribuito al momento dell'iscrizione un numero progressivo che distingue il brevetto massonico consegnato singolarmente ad ogni iscritto. E’ questo l'unico documento, al di là anche della tessera di appartenenza, che attribuisce la qualifica di massone e che come tale viene internazionalmente riconosciuto. La Commissione avendo avuto notizia dell'esistenza di registri contenenti le varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui esistenza è anche logicamente deducibile, ha provveduto ad una seconda ispezione che ha dato risultati non apprezzabili perché, non solo dei registri in parola è stata negata l'esistenza, ma in loro sostituzione sono stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni recenti, in serie non completa perché alcuni risultavano mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: "consegnati alla Loggia P2".
Dalla narrativa di questi fatti emerge l'impossibilità concreta di stabilire con certezza, ai fini della nostra indagine, la consistenza della comunione massonica di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati certi sulle affiliazioni massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è stata trovata in possesso di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, sulla tipologia del registro
dei soci nelle società commerciali.
Al fine di mettere ordine nella materia, la Commissione ritiene di osservare quanto segue.
Premesso che comunque i fratelli coperti affiliati "sul filo della spada" non venivano inseriti nei registri ordinari degli affiliati si può comunque identificare un primo consistente gruppo di iscritti (175) alla Loggia P2 per i quali siamo in possesso di dati che confermano l'iscrizione alla massoneria, al di là delle dichiarazioni degli interessati. Per i restanti nominativi non si è in grado di confermare se l'affiliazione alla Loggia P2 avvenne direttamente presso Gelli, con eventuale successiva trasmissione dei dati al Grande Oriente, o in alternativa si trattò di affiliazioni alla comunione trasmesse poi alla Loggia P2.
Il problema non è nel suo significato reale una questione di ordine meramente anagrafico, poiché si inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha contrassegnato i rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri sino al definitivo impossessamento della Loggia P2 da parte del suo Venerabile Maestro ed alla sua attività di affiliazione diretta, materialmente officiata dal Gamberini, che aveva come
punto di riferimento i recapiti romani della sede di Via Condotti e dell'Hotel Excelsior; questa attività era resa possibile dalla consegna di tessere in bianco da parte dei Gran Maestri, che rappresentava una forma di delega incontrollata, segno della loro resa al potere gelliano. Questa situazione, di indubbio riscontro nella nostra ricostruzione, ribalta i termini del problema perché è
certo che, nella seconda fase della Loggia P2, coloro che si accostavano a Gelli erano mossi dall'intento di aderire ad una organizzazione la cui presenza era certo meno ignorata in ambienti qualificati, di quanto lo fosse presso il grosso pubblico; un'organizzazione che - per l'indipendenza che si era acquistata nell'ambito di una comunione che le prestava ormai solo formale copertura - esentava l'affiliato dall'osservanza di rituali ed adempimenti di indubbio impaccio per l'iniziando mosso da più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza infatti che la pratica inesistenza di attività massonica di ordine rituale nell'ambito della Loggia P2, non poteva che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo di natura affatto
particolare quale la loggia P2. Vero è quindi che la eventuale non formalizzazione dell'iscrizione avvenuta presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto di vista degli affiliati ininfluente, attenendo essa ai rapporti interni tra la loggia e l'organismo di cui essa era emanazione.
Rimane da ultimo da ricordare che alcuni iscritti alla Loggia P2, per i quali sono state rinvenute le schede di appartenenza alla massoneria, recano poi l'indicazione anagrafica di essere usciti dall'organizzazione per passare ad altra loggia. La Commissione in proposito rileva che sono stati rinvenuti pie’ di lista di logge coperte (Emulation, Zamboni De Rolandis) alle quali appartenevano
"fratelli" affiliati peraltro contemporaneamente alla Loggia P2; e del resto il principio della doppia appartenenza appare sanzionato dalle Costituzioni massoniche (art.15). Queste considerazioni, unitamente alle perplessità più volte espresse sulla regolarità della tenuta dei registri e della gestione delle procedure, non consente pertanto di dare pieno e definitivo affidamento a queste registrazioni e non esclude che elementi che appaiono in transito nella Loggia P2 fossero in realtà rimasti nell'ambito dell'organizzazione realizzando, attraverso l'exeat ad altra loggia, una forma ulteriore di copertura della loro appartenenza.
La Commissione ritiene in proposito di rilevare che la disinvoltura con la quale la massoneria di Palazzo Giustiniani ha gestito la propria segreteria ha finito per risolversi in un sostanziale danno per gli affiliati, concretando in tal modo un lampante esempio di come la salvaguardia della sfera dei diritti dei singoli vada ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza di ogni forma di vita associativa.
Questo compito postula non già l'esigenza di analitici riscontri individuali sulla effettiva appartenenza alla loggia dei singoli iscritti, riscontri che invece sono propri dell'inchiesta giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità individuali, ma richiede, per contro, un giudizio complessivo inerente al numero e alla qualità degli affiliati che consenta di delineare "la consistenza" della loggia, al fine di poterne poi valutare i contenuti.
Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite sul punto, pare corretto distinguere quelle emergenti da accertamenti riferibili all'autorità giudiziaria o ad altre autorità, da quelle desumibili da indagini disposte dalla Commissione o da documenti acquisiti.
Quanto alle prime, si ricorda che la sentenza emessa dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura nei confronti dei magistrati iscritti nella lista ha dichiarato la "complessiva attendibilità" degli elenchi e della documentazione; nella requisitoria del procuratore della Repubblica di Roma, l'estensore mostra invece di non credere "alla veridicità delle liste degli iscritti"; a sua volta il Comitato amministrativo di inchiesta costituito a suo tempo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il dubbio che la lista non sia un "puntuale elenco di coloro che avevano effettivamente aderito alla P2"; infine, nell'appello proposto avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma, il procuratore generale presso la corte d'appello muove dal presupposto della "attendibilità complessiva di elenchi e documentazione sequestrati salvo riscontri negativi".
Vi è poi da considerare che la "Relazione informativa sulla Loggia P2", effettuata dal SISDE, per la parte relativa all'analisi strutturale dell'elenco dei novecentosessantadue (962) presunti affiliati, si sofferma sulla eterogenea e contraddittoria compresenza di alcuni componenti, postulando la esigenza di integrare le risultanze con il dato relativo alle domande di ammissione, ma esclude l'ipotesi di una falsificazione dell'elenco medesimo.
Con riferimento alle indagini disposte dalla Commissione, si premette che un primo accertamento riguarda l'epoca in cui presumibilmente sono stati formati gli elenchi in questione: tale arco di tempo può collocarsi con sufficiente approssimazione dal 1979 al 1981 in base alle risultanze desumibili:
dalla corrispondenza intercorsa tra Gelli e i capigruppo della loggia, da cui emerge che intorno al 1979 vi fu una generale revisione degli elenchi degli iscritti, una ripartizione degli effettivi tra i capigruppo e quindi l'aggiornamento e la riscrittura degli elenchi medesimi;
dagli esiti della perizia tecnica disposta dalla Commissione sul nastro della macchina da scrivere sequestrata a Castiglion Fibocchi. Di tale perizia, consistente nella decifrazione dei caratteri impressi sul nastro rimasto inserito nella macchina da scrivere della segretaria del Gelli, inequivocabilmente si evince che gli elenchi furono redatti con la macchina in questione
e che furono ultimati in data precedente l'8 marzo 1981, con la inclusione degli ultimi 18 iscritti per i quali la data di iniziazione era stata programmata per il successivo 26 marzo 1981.
Tenendo conto di questo riscontro temporale, il primo problema da affrontare in ordine logico è quello relativo alla individuazione della natura del documento in esame, secondo una rilevazione esterna che attenga ai connotati funzionali del reperto studiato al fine di verificare se possa essere considerata autentica quella che appare essere ictu oculi la sua natura di elenco di iscritti ad una associazione data: nella specie la Loggia massonica P2.
A tal fine è primaria argomentazione rilevare che le liste di Castiglion Fibocchi trovano riscontro in ulteriori reperti, antecedenti o contemporanei, che accompagnano, con significative concordanze, i dati relativi.
Elementi di riscontro in ordine ai dati contenuti nelle liste sono stati infatti successivamente acquisiti dai documenti dell'archivio uruguaiano di Gelli, pervenuti alla Commissione nel corso dei lavori, comprendenti anche un duplicato (con annotazioni in lingua spagnola) della lista generale, nonché 109 fascicoli personali di altrettanti iscritti, contenenti sicure conferme documentali sull'appartenenza alla loggia. L'esistenza di un secondo archivio dell'organizzazione gelliana denuncia la non episodicità dei reperti sequestrati a Castiglion Fibocchì, e comunque denota una significativa e non improvvisata sistematicità di archiviazione.
Inoltre l'autenticità dell'elenco è comprovata dal riscontro con altri analoghi documenti ad esso anteriori. In particolare la lista con cinquecentoundici (511) nominativi di cui si compone l'elenco degli iscritti alla disciolta loggia P2 consegnato al giudice Vigna di Firenze da Gelli e Lino Salvini separatamente e con il libro matricola, che consta di cinquecentosettantatre (573) effettivi, sequestrato dalla Commissione presso la comunione di piazza del Gesù, che porta a nostra conoscenza la composizione della loggia P2 durante l'arco di tempo che corre dall'anno 1952 fino al 1970. Questi elenchi rappresentano un secondo elemento di indubbio significato perché dimostrano che la lista di Castiglion Fibocchi non costituisce un unicum, ma si pone invece come il
prodotto ultimativo di una stratificazione di documenti la cui redazione si è protratta lungo un arco di tempo più che decennale: considerazione che indebolisce significativamente la ipotesi di una artata prefabbricazione delle liste o della loro natura di documento informale e conduce anch'essa, come la precedente osservazione, ad una rassicurante valutazione in ordine alla
sistematicità dell'archiviazione dei dati al nostro studio.
Argomento, poi, che si ritiene di estremo rilievo in ordine alla natura degli elenchi, secondo quanto osservato dal Commissario Mattarella, è quello che si ricava dalle conclusioni della seconda perizia ordinata sulle liste stesse dalla Commissione, non preceduta in questi suoi riscontri da alcuna consimile attività da parte di altri organi inquirenti.
I periti, rispondendo ai quesiti loro posti, hanno specificato che le liste non sono state compilate in un unico contesto, ma risultano il frutto di successive, diverse operazioni di battitura; in particolare l'analisi peritale condotta partitamente su ogni pagina del documento dimostra che molte delle annotazioni apposte in margine ad ogni singolo nome non furono battute contestualmente al nome relativo. Questa conclusione dimostra, al di là di ogni verosimile dubbio, che le liste sequestrate erano in sostanza quello che ad un primo esame denunciano di essere: un documento nel quale veniva registrata la gestione amministrativa e contabile della loggia. Si vuole infine osservare che tali argomentazioni collimano con i risultati della prima perizia, dianzi citata, dai quali emerge che gli ultimi nominativi (di affiliati per i quali era da perfezionare l'iniziazione) vennero inseriti nelle liste poco prima della effettuazione della perquisizione, essendo i loro nominativi impressi nel nastro ancora inserito nella macchina da scrivere in uso nell'ufficio di Gelli. Si osserva da ultimo che la constatazione dei periti che alcune delle annotazioni furono riportate invece contestualmente al nome relativo, vale a indicare che gli elenchi sequestrati non costituivano l'unico documento anagrafico in uso presso la segreteria di Gelli, ponendosi piuttosto come una copia od un estratto del documento di segreteria per il quale vi era correntezza di uso da parte del personale addetto.
Le conclusioni desumibili dalle perizie sono suffragate dalla testimonianza della segretaria di Gelli, la quale, pur rendendo la non verosimile dichiarazione di ignorare il significato delle sigle contenute nel documento, ha peraltro affermato che tali annotazioni venivano da essa effettuate meccanicamente, sotto diretta dettatura del Gelli. Tale affermazione contiene dunque l'indiretta ammissione che l'elenco veniva usato per apporvi le indicazioni del caso, al momento nel quale se ne manifestava la necessità, ed è suffragata dalle annotazioni riportate in un foglio tra le quali il Gelli, sotto la voce "Memoria x Carla" ricordava tra l'altro alla segretaria di "finire gli elenchi per settori con aggiornamento".
Ultimo riscontro relativo alla rilevazione esterna del documento è quello relativo alla coincidenza tra le sigle apposte in margine ad ogni nome e le ricevute contenute negli appositi bollettari, le annotazioni del registro di contabilità, nonché i versamenti sul conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare dell'Etruria, nel senso che ogni registrazione consegnata in uno di questi
documenti risulta generalmente apposta, con la sigla relativa, sulle liste in esame, che pertanto, anche sotto questo profilo, risultano frutto di puntuali aggiornamenti contabili.
Conclusivamente i dati peritali e documentali e quello testimoniale convergono nel denunciare la rilevata natura funzionale e non meramente dimostrativa del reperto e - considerati
unitamente alle argomentazioni che verranno esposte successivamente - consentono alla Commissione di affermare che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono il documento, o uno dei documenti, in uso presso la segreteria della loggia che conteneva, con adeguati aggiornamenti, la rappresentazione, nel suo dato oggettivo e personale, della organizzazione massonica denominata Loggia Propaganda 2.
Questa conclusione, relativa alla funzione del reperto sequestrato, viene dalla Commissione ritenuta di decisivo rilievo al fine della valutazione inerente alla autenticità dell'elenco considerato nella sua natura di documento che rappresentava, secondo l'espressione del Commissario Mattarella, "la vita della loggia".
Secondo la distinzione, sempre da tale Commissario argomentata, il discorso sulla autenticità delle liste precede logicamente quello relativo alla loro attendibilità, in quanto concettualmente distinguibile da esso. Una volta infatti posto l'assunto che le liste di Castiglion Fibocchi sono, come documento, direttamente riferibili in modo certo alla Loggia P2, in quanto contenenti la rappresentazione del dato personale ed anagrafico di tale organismo, il problema della attendibilità delle liste viene di conseguenza a porsi, in modo più circoscritto, nei termini seguenti: se esse siano la puntuale ed esatta configurazione della Loggia P2 o se piuttosto possano essere ritenute inesatte per eccesso o per difetto. A tal fine è necessario premettere che il discorso inerente alla attendibilità non può comunque mai essere trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno della Loggia P2. L'esistenza della Loggia P2 come organismo operante nei più svariati e qualificati settori della vita nazionale è infatti ampiamente documentata, oltre ogni invocabile dubbio, dal complesso della documentazione in possesso della Commissione che dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di individui, inseriti in rilevanti posizioni, che hanno operato in sintonia di intenti e di azioni durante un ragguardevole arco temporale. Sarebbe dunque procedimento logicamente capzioso voler scindere i due dati, quello documentale e quello sostanziale, per procedere ad una analisi separata, argomentando infine da una supposta non attendibilità delle liste la non esistenza della loggia o, per contro, da una non ritenuta credibile esistenza, la falsità degli elenchi. Vero è piuttosto che procedimento logico corretto appare alla Commissione quello di considerare e valutare il dato formale e quello sostanziale congiuntamente, poiché essi concorrono entrambi, pur se partitamente analizzati per comodità espositiva, a formare base delle conclusioni alle quali pervenire. Le argomentazioni in questa sede vanno pertanto lette e considerate unitamente alla complessiva analisi delle attività della loggia e del progetto che essa si poneva, diffusamente esaminati nei due capitoli successivi.
Partendo dalla premessa esposta, e riportandosi alle conclusioni dianzi argomentate, è dato quindi ribadire che il problema dell'attendibilità degli elenchi si risolve nel più ridotto problema della loro puntuale attendibilità, e a tal fine possiamo in primo luogo sottolineare che esistono non pochi elementi o indizi di prova che militano a favore della ipotesi di un'incompletezza delle liste che, pertanto, non comprenderebbero nomi di altre persone, oltre quelle elencate, pur ugualmente affiliate alla Loggia. Gli argomenti in proposito possono essere elencati secondo l'ordine seguente:
l'intervista rilasciata da Gelli al settimanale L'Espresso del 10 luglio 1976, secondo la quale l'organico della Loggia ammontava all'epoca a ben duemilaquattrocento (2.400) unità(1);
l'audizione del dignitario massonico Vincenzo Valenza (27 settembre 1983), il quale, sulla
base di dati desunti dalla numerazione degli iscritti, afferma recisamente che la lista è
veritiera, ma incompleta;
le risultanze, testimoniali e non, riferentesi a persone formalmente non iscritte negli elenchi,
ma indicate come appartenenti alla P2: è il caso del generale Mino, defunto comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
la lettera del 20 marzo 1979, già citata, indirizzata da Gelli al Gran Maestro Ennio Battelli che, confermando precedenti intese intercorse con il predecessore Lino Salvini, dichiara che i nominativi di otto persone "al VERTICE del RSAA" (Cicutto, De Megni, Gamberini, Motti, Salvini, Sciubbà, Stievano, Tomaseo) non sarebbero apparsi nel piè di lista della P2 pur facendovi parte: tali nominativi non risultano invece nell'elenco di Castiglion Fibocchi;
la raccomandata inviata dal generale Battelli alla scadenza del suo mandato nella quale alcune centinaia di fratelli alla memoria venivano invitati a decidere sulla loro destinazione (due dei nominativi in questione risultano essere iscritti alla Loggia P2);
la lettera inviata da Licio Gelli al capogruppo Bruno Mosconi con la quale, alla richiesta di istruzioni in ordine alla nuova Gran Maestranza del generale Battelli, il Venerabile della Loggia così si esprimeva: "Per quanto riguarda il Gruppo, come ti accennai ad Incisa, l'esame dello schedario centrale non è ancora terminato e, inoltre, se non trovi alcuni degli elementi da te segnalati, è per motivi che ti spiegherò al nostro prossimo incontro durante il quale ti indicherò anche le ragioni per cui ti sono stati affidati alcuni elementi che non erano stati segnalati da te. Con l'elezione del Gran Maestro Ennio Battelli nulla è cambiato nei confronti del Grande Oriente perché nulla poteva cambiare. Perciò tutto procede come procedeva con le precorse Grandi Maestranze, anzi, meglio, perché devo dirti che l'attuale Gran Maestro ha dimostrato maggior intuito ed intelligenza degli altri, dandoci una maggior valorizzazione. Mi chiedi se abbiamo molti candidati: ti rispondo che il proselitismo che abbiamo avuto in questi ultimi tre anni è stato veramente massiccio: nel 1979 siamo arrivati ad oltre quaranta iniziazioni al mese".
I due documenti da ultimo citati pongono il problema se in via generale - e comunque in particolare nella seconda fase della Loggia P2, caratterizzata dalla totale acquisizione all'orbita di influenza gelliana - le due categorie degli affiliati alla Loggia Propaganda e degli affiliati alla memoria del Gran Maestro fossero in tutto coincidenti o meno. Il quesito, riportato al contesto dei rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri, si, risolve nell'accertare se il Grande Oriente fosse riuscito a preservare una propria quota di fratelli coperti, di fronte al potere acquisito dal Venerabile Maestro della Loggia P2. Si tratta di quesito al quale non è consentito, allo stato degli
atti, dare una risposta definitiva in un senso o nell'altro, attesa la gestione tortuosa ed inaffidabile delle norme statutarie e delle procedure proprie del Grande Oriente: rimane pertanto aperta la possibilità che alcuni o tutti i nominativi ricompresi nella raccomandata del Gran Maestro Battelli fossero altresì membri della Loggia P2.
Possiamo adesso prendere in esame il secondo aspetto del problema denunciato: se cioè le liste siano da considerare non attendibili per eccesso ovvero se in esse possano considerarsi inclusi nominativi che nulla avevano a che vedere con la Loggia Propaganda.
A questo fine la Commissione ha proceduto ad un censimento di riferimenti relativi ad ogni nominativo presente nelle liste in esame, preordinato, sempre secondo l'assunto metodologico premesso, alla valutazione generale del documento complessivamente considerato.
Prendendo in primo luogo in esame i documenti contabili, la Guardia di Finanza ha effettuato uno studio analitico del conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare dell'Etruria (conto "Primavera") ed ha riscontrato che sia le ricevute che le annotazioni contenute nel libro contabilità, sequestrati in Castiglion Fibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti che venivano contestualmente effettuati nel conto "Primavera", secondo una continuità temporale che va dal maggio 1977 al febbraio 1981. Questo dato consente di escludere l'ipotesi di una artata prefabbricazione della documentazione contabile (come tale eccessivamente macchinosa e non verosimile) e consente alla Commissione di rilevare che da tale contesto documentale emerge che per duecentosettantasei nominativi (276) esiste il triplice riscontro del rilascio della ricevuta, della notazione nel registro di contabilità e del versamento, alla stessa data o il giorno successivo, degli importi relativi sull'apposito conto bancario.
Il valore di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché, se pur esso non si riferisce a tutti i nominativi compresi nell'elenco generale, per quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno
fornito alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.
Altro riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza provenienti dai diretti interessati, ed in specie dall'esistenza di una firma apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come presentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli: tale prova è riscontrabile in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione attualmente
in possesso della Commissione.
Altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci (310) nominativi che, compresi nelle liste in esame, sono altresì presenti nelle altre liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi consegnati ai giudici Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della stratificazione dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente alla sua accertata
operatività lungo un arco di tempo più che decennale.
Si vuole infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati dal magistrato, duecentotrentacinque (235) soltanto hanno negato di appartenere alla Loggia P2. La Commissione peraltro è in possesso di prove documentali (ad esempio, firme su assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero per circa la metà dei casi.
I riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di tipo sostanziale, relativi ad alcune centinaia di nominativi, alcuni dei quali rientrano in più di uno dei riscontri proposti (che pertanto non sono da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un corpus documentale più ampio nell'ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante ad esse è pertanto rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati che suffragano l'attendibilità generale del documento.
Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo l'assunto metodologico dianzi premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante, argomento di prova costituito dal potere acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli della vita nazionale: tale acquisita influenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell'esistenza di un esteso, autorevole e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua qualità di Maestro Venerabile della loggia, poteva disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma della attendibilità della consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.
Non è azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base delle riferite circostanze, concomitanti all'esecuzione del sequestro, nonché di quant'altro attinente all'incompletezza della lista - che la forza e la capacità operativa della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più importanti settori delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di quanto documentano
gli elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto all'effettiva consistenza della Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni di merito, che si aggiungono ai riscontri obiettivi dianzi citati.
Né deve essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione è potuta giungere pur senza aver consultato la maggior parte dell'archivio uruguaiano di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riscontri e puntuali verifiche sugli organici della loggia, come è dimostrato dall'importanza e dall'affidabilità dei contenuto di quei pochi documenti dell'archivio medesimo pervenuti alla Commissione.
Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente inviato alla Commissione, ribadito l'affermazione che le liste rappresentano un elenco di iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo così sminuire il dato formale dell'iscrizione, affermazione alla quale peraltro la Commissione, secondo quanto sinora detto, presta credito relativo(2), il Venerabile della loggia ha confermato indirettamente la connessione di tutti coloro che appaiono nelle liste con le proprie attività. D'altro canto si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale contesto ininfluente dai Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt'al più condurre, secondo l'osservazione del secondo Commissario, alla conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di vista sostanziale, del comportamento del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe dedurre a giustificazione del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.
Il discorso sinora svolto conduce all'univoca conclusione che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare:
autentiche: in quanto documento rappresentativo della organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo;
attendibili: in quanto, sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto.
Conclusivamente la risposta all'iniziale quesito circa la veridicità del piè di lista, di cui la Commissione doveva farsi non può che essere ampiamente affermativa, in conformità molteplici e persuasive ragioni fin qui illustrate, con la conseguenza che "la consistenza dell'associazione massonica denominata P2" - cui si riferisce la legge istitutiva - si identifica meno con il dato numerico e qualitativo del complesso iscritti.
Si deve naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già accennato in apertura di capitolo, come esuli dai compiti della Commissione ogni e qualsiasi analisi di responsabilità a livello individuale, restando confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta parlamentare all'accertamento di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di innocenza o di
colpevolezza.
Avuto riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge istitutiva finalizzata all'accertamento della consistenza della Loggia P2 ed alla valutazione del suo rilievo politico, rimane irrilevante la eventuale abusiva menzione di qualcuno che con Gelli abbia simpatizzato e non sia stato ritualmente affiliato alla loggia.
Il complesso contesto di documenti, nell'ambito del quale le liste abbiamo visto si inseriscono con puntuale riscontro, consente di affermare come il margine di dubbio è da circoscrivere a coloro che risultano menzionati nella lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri dell'appartenenza alla loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla stessa: rilievo questo che, a prescindere
dalla estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire l'attendibilità generale dell'intero compendio documentale sequestrato al Gelli, dal quale ha preso le mosse l'inchiesta parlamentare.
Dovere di questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincimento basato su prove, su concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche che da tale quadro si possono trarre un giudizio complessivo di attendibilità, al quale la Commissione ritiene doveroso aggiungere che l'ipotesi che singoli casi possano sfuggire in via di eccezione alla affermazione di
principio non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza di un accumularsi di indizi fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile anche se statisticamente improbabile.
Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema dell'appartenenza alla massoneria degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando sui termini di tale discorso la generalizzata linea difensiva sostenuta in sede di procedimenti disciplinari e giudiziari da parte degli affiliati è stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di affermare che essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta da regime particolare, in essa ricompresa.
Bisogna permettere in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci mostra reclutati anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo Giustiniani. L'esistenza comprovata di logge coperte presso le famiglie di minor rilievo e la contemporanea iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni ci mostra un aspetto peculiare della Loggia P2, che veniva in un certo senso a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato mondo sommerso. L'individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l'analisi delle posizioni singole. Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti, acquisendo le schede di tutti gli iscritti alle comunioni di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù. La conoscenza dei dati, sia globali, sia analitici che ne è seguita non consente peraltro di risolvere in via definitiva il complesso problema, i cui termini vanno chiariti adeguatamente sulla scorta della ricostruzione effettuata nel capitolo precedente. Si è dovuto infatti constatare che in entrambe le organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei registri degli iscritti tale da consentire di affermare con certezza se una persona data sia o meno appartenente a quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia di Palazzo Giustiniani (ma
in termini del tutto analoghi esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù) si è riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente classificati in appositi schedari con schede mobili non numerate in ordine progressivo, né secondo altro criterio che garantisse la non alterabilità del metodo adottato. Ad un successivo livello di analisi - e sulla scorta di informazioni pervenute in possesso
della Commissione - si è appurato che agli affiliati viene attribuito al momento dell'iscrizione un numero progressivo che distingue il brevetto massonico consegnato singolarmente ad ogni iscritto. E’ questo l'unico documento, al di là anche della tessera di appartenenza, che attribuisce la qualifica di massone e che come tale viene internazionalmente riconosciuto. La Commissione avendo avuto notizia dell'esistenza di registri contenenti le varie progressioni dei numeri di brevetto, la cui esistenza è anche logicamente deducibile, ha provveduto ad una seconda ispezione che ha dato risultati non apprezzabili perché, non solo dei registri in parola è stata negata l'esistenza, ma in loro sostituzione sono stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni anni recenti, in serie non completa perché alcuni risultavano mancanti ed in loro vece era inserita la notazione: "consegnati alla Loggia P2".
Dalla narrativa di questi fatti emerge l'impossibilità concreta di stabilire con certezza, ai fini della nostra indagine, la consistenza della comunione massonica di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati certi sulle affiliazioni massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è stata trovata in possesso di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa, sulla tipologia del registro
dei soci nelle società commerciali.
Al fine di mettere ordine nella materia, la Commissione ritiene di osservare quanto segue.
Premesso che comunque i fratelli coperti affiliati "sul filo della spada" non venivano inseriti nei registri ordinari degli affiliati si può comunque identificare un primo consistente gruppo di iscritti (175) alla Loggia P2 per i quali siamo in possesso di dati che confermano l'iscrizione alla massoneria, al di là delle dichiarazioni degli interessati. Per i restanti nominativi non si è in grado di confermare se l'affiliazione alla Loggia P2 avvenne direttamente presso Gelli, con eventuale successiva trasmissione dei dati al Grande Oriente, o in alternativa si trattò di affiliazioni alla comunione trasmesse poi alla Loggia P2.
Il problema non è nel suo significato reale una questione di ordine meramente anagrafico, poiché si inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha contrassegnato i rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri sino al definitivo impossessamento della Loggia P2 da parte del suo Venerabile Maestro ed alla sua attività di affiliazione diretta, materialmente officiata dal Gamberini, che aveva come
punto di riferimento i recapiti romani della sede di Via Condotti e dell'Hotel Excelsior; questa attività era resa possibile dalla consegna di tessere in bianco da parte dei Gran Maestri, che rappresentava una forma di delega incontrollata, segno della loro resa al potere gelliano. Questa situazione, di indubbio riscontro nella nostra ricostruzione, ribalta i termini del problema perché è
certo che, nella seconda fase della Loggia P2, coloro che si accostavano a Gelli erano mossi dall'intento di aderire ad una organizzazione la cui presenza era certo meno ignorata in ambienti qualificati, di quanto lo fosse presso il grosso pubblico; un'organizzazione che - per l'indipendenza che si era acquistata nell'ambito di una comunione che le prestava ormai solo formale copertura - esentava l'affiliato dall'osservanza di rituali ed adempimenti di indubbio impaccio per l'iniziando mosso da più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza infatti che la pratica inesistenza di attività massonica di ordine rituale nell'ambito della Loggia P2, non poteva che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo di natura affatto
particolare quale la loggia P2. Vero è quindi che la eventuale non formalizzazione dell'iscrizione avvenuta presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto di vista degli affiliati ininfluente, attenendo essa ai rapporti interni tra la loggia e l'organismo di cui essa era emanazione.
Rimane da ultimo da ricordare che alcuni iscritti alla Loggia P2, per i quali sono state rinvenute le schede di appartenenza alla massoneria, recano poi l'indicazione anagrafica di essere usciti dall'organizzazione per passare ad altra loggia. La Commissione in proposito rileva che sono stati rinvenuti pie’ di lista di logge coperte (Emulation, Zamboni De Rolandis) alle quali appartenevano
"fratelli" affiliati peraltro contemporaneamente alla Loggia P2; e del resto il principio della doppia appartenenza appare sanzionato dalle Costituzioni massoniche (art.15). Queste considerazioni, unitamente alle perplessità più volte espresse sulla regolarità della tenuta dei registri e della gestione delle procedure, non consente pertanto di dare pieno e definitivo affidamento a queste registrazioni e non esclude che elementi che appaiono in transito nella Loggia P2 fossero in realtà rimasti nell'ambito dell'organizzazione realizzando, attraverso l'exeat ad altra loggia, una forma ulteriore di copertura della loro appartenenza.
La Commissione ritiene in proposito di rilevare che la disinvoltura con la quale la massoneria di Palazzo Giustiniani ha gestito la propria segreteria ha finito per risolversi in un sostanziale danno per gli affiliati, concretando in tal modo un lampante esempio di come la salvaguardia della sfera dei diritti dei singoli vada ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza di ogni forma di vita associativa.
Annotazioni − 1. L'affermazione non manca di provocare richieste di delucidazione in sede di Giunta esecutiva del Grande Oriente.
Dal verbale, acquisito dalla Commissione, risulta che il Salvini ed il Mennini affermarono che il testo da loro visionato
era diverso da quello pubblicato; assicurarono inoltre che il "fratello" Gelli, per l'inesattezza del testo pubblicato, aveva
sporto querela contro il settimanale. Da riscontri effettuati presso il Tribunale risulta per contro che tale querela non
venne mai presentata.
2. Vedi le pagine sui rapporti tra il Grande Oriente e la loggia.
Dal verbale, acquisito dalla Commissione, risulta che il Salvini ed il Mennini affermarono che il testo da loro visionato
era diverso da quello pubblicato; assicurarono inoltre che il "fratello" Gelli, per l'inesattezza del testo pubblicato, aveva
sporto querela contro il settimanale. Da riscontri effettuati presso il Tribunale risulta per contro che tale querela non
venne mai presentata.
2. Vedi le pagine sui rapporti tra il Grande Oriente e la loggia.