IX Legislatura - Legge 23 settembre 1981, n. 527
10. La posizione personale degli iscritti
Relazione di maggioranza dell'Onorevole Tina Anselmi
Documento aggiornato al 14/11/2005
L'analisi della struttura associativa che abbiamo sviluppato ci consente di affrontare il problema delle responsabilità degli affiliati in termini corretti, evitando di dare adito a controproducenti polemiche. Partendo infatti dalla distinzione tra fine immediato e fine ultimo della loggia ci sembra naturale concludere che tutti gli affiliati erano responsabili di appartenere ad una associazione che aveva il fine evidente di interagire nella vita del paese in modo surrettizio.
Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita, per lo meno quanto alla sua concreta effettiva natura di pericolo grave per la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a tutti coloro per i quali è lecito presumere che l'elevato incarico ricoperto (pubblico o privato che fosse), ovvero la natura delicata delle funzioni svolte non consentono errori di valutazione così macroscopici o compromissioni di sorta nell'adempimento del proprio dovere.
Proseguendo nell'analisi del problema va ricordato che, in sede di procedimento disciplinare, alcuni ufficiali hanno addotto a giustificazione della loro adesione l'invito loro rivolto da ufficiali gerarchicamente sopraordinati, i quali avrebbero fatto intendere, più o meno velatamente, che l'ingresso nell'organizzazione costituiva passaggio obbligato per lo sviluppo della carriera. Se è di palese evidenza che un simile comportamento costituisce una aggravante per coloro che hanno esercitato simili forme di pressione, lo spunto in esame si offre ad alcune considerazioni di più ampio respiro.
Il modulo di domanda per l'affiliazione alla Loggia P2 conteneva, oltre alle richieste di informazione che è dato attendersi in consimili occasioni, un'illuminante postilla: "...eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera: ...; ...danno conseguente: ... ; ... persone, istituzioni od ambienti a cui si ritiene possano essere attribuiti: ...".
Questi dati ci pongono di fronte all'esemplificazione palese del viziato rapporto associativo che sottostava a questo organismo, al malsano intreccio di interessi che sin dal primo momento il Venerabile Licio Gelli proponeva e gli affiliati accettavano, quale base della mutua collaborazione futura. La sottoscrizione di questa domanda suona a disdoro per tutti coloro che vi hanno apposto la loro firma, perché essi hanno così denunciato la loro sfiducia nell'ordinamento quale fonte di tutela e garanzia dell'individuo, affidandosi a tal fine ad una organizzazione parallela e clandestina.
Soccorre qui naturale il richiamo alle organizzazioni mafiose, già proposto, e alla loro collaudata tecnica di porsi allo stesso tempo come fonte di illegalità e di protezione contro l'illegalità da esse stesse creata, che costituisce il cardine di una sostanziale operazione tentata di avocazione di poteri statuali, nella quale va individuata la maggior ragione di pericolo di tali forme associative
per la collettività. Analogamente la Loggia P2 sperimentava nei confronti di coloro che venivano individuati come elementi utili per l'organizzazione, quando recalcitranti, forme di pressione delle quali sono testimonianza, ad esempio, l'esperienza dell'onorevole Cicchitto, che ha denunciato di essersi iscritto dopo una persistente opera di pressione intimidatoria e le denunce degli ufficiali
subalterni, sopra ricordate.
La valutazione della responsabilità degli iscritti va poi riportata, secondo quanto ha osservato il Commissario Battaglia, al momento di appartenenza alla Loggia P2, distinguendo tra coloro che ad essa appartenevano prima dell'ingresso di Licio Gelli nell'organizzazione e coloro che ad essa hanno aderito durante il periodo della gestione gelliana, con particolare riferimento alla seconda fase caratterizzata dalla sostanziale emancipazione dalle strutture massoniche che funzionavano oramai da semplice copertura formale.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli iscritti in sede di esami testimoniali, lo studio delle vicende del rapporto tra la loggia e le istituzioni massoniche che ad essa avevano dato vita, consente di affermare che chi si affiliava alla Loggia P2 intendeva, soprattutto nel secondo periodo di sviluppo, accedere piuttosto che alla massoneria, per l'appunto all'organizzazione guidata da
Licio Gelli.
In questo senso, come abbiamo affermato che Gelli era un massone atipico, così è dato osservare che gli affiliati alla Loggia P2 sono anch'essi massoni atipici tra i quali è dato distinguere una varia articolazione di individui che va da veri e propri massoni ovvero da coloro che accedevano alla massoneria, accettandone per altro le peculiarità organizzative della copertura - ed erano questi coloro che appartengono alla loggia prima dell'arrivo di Licio Gelli – a coloro che entrano nella Loggia P2 sotto l’egida della gestione gelliana e che hanno un rapporto con l'istituzione massonica via via più labile, secondo la rilevata progressiva emancipazione della loggia.
Questa valutazione, che ci si ritiene in dovere di fornire sul comportamento degli iscritti, attiene alla valutazione politica, propria come tale della Commissione ed alla quale la Commissione è doverosamente tenuta, ed in nulla interferisce sulle deliberazioni che verranno prese in proposito dai tribunali civili e militari, i quali sono tenuti, nella loro sovrana prerogativa giudiziaria, ad assumere criteri di giudizio di diversa natura e di diverse conseguenze.
La Commissione, giunta al termine dei suoi lavori, ritiene per altro doveroso affermare, con riferimento all'elemento della posizione personale degli iscritti, che non ci si può sottrarre all'impressione, ricavabile soprattutto dal contesto delle audizioni effettuate, che l'elemento della scarsa affidabilità e la approssimativa deontologia di comportamento di molti affiliati abbiano giocato un ruolo determinante nella creazione del sistema di potere gelliano. In questo senso la storia della Loggia P2 è una storia di uomini sbagliati - una categoria del costume l'ha definita il Commissario Mora – di uomini che non hanno risposto alla fiducia che in loro veniva riposta dalla società. Durante le audizioni la Commissione ha riscontrato atteggiamenti negatori che contestavano emergenze istruttorie suffragate prima ancora che da innegabili riscontri documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto constatare che tale atteggiamento accomunava, con sorprendente identità di tecniche e di forme, uomini che avrebbero dovuto apparire del tutto diversi tra loro per rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte alla Commissione in posizioni di palese reticenza è del resto, vada detto in loro danno, ulteriore conferma dell'ampiezza del fenomeno e della sua eccezionale gravità.
Una precisazione finale è d'obbligo: la peculiarità della struttura associativa e organizzativa della Loggia P2 e la distinzione sulla consapevolezza dei fini - immediati e ultimi - enunciata, comportano la ricostruzione di un modello funzionale che non consente di ritenere ciascun componente partecipe e responsabile di tutte le attività della loggia. Se è vero, infatti, da un lato, che la compromissione degli affiliati con un organismo di accertata illecita natura è complessivamente certa, vero è anche, dall'altro, che tale compromissione varia tra il minimo della consapevolezza del fine immediato (propria della media di base) ed il massimo della
programmazione del fine ultimo eversivo, propria dei vertici.
Di più: il tipo di organizzazione per settori verticali, operanti il più delle volte con il sistema dei compartimenti stagni propri della Loggia P2, fa sì che l'attribuzione alla loggia di determinate attività debba intendersi riferita non già all'intera associazione, sibbene solo al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio, editoria, magistratura, commercio con l'estero, forze
armate, eccetera).
In definitiva e per concludere, ogniqualvolta si voglia risalire a responsabilità personali per attività imputabili alla loggia, occorrerà procedere innanzitutto alla individuazione del "settore" dell'organizzazione competente per materia e quindi all'individuazione dei singoli affiliati che di quel settore facevano parte.
Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita, per lo meno quanto alla sua concreta effettiva natura di pericolo grave per la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a tutti coloro per i quali è lecito presumere che l'elevato incarico ricoperto (pubblico o privato che fosse), ovvero la natura delicata delle funzioni svolte non consentono errori di valutazione così macroscopici o compromissioni di sorta nell'adempimento del proprio dovere.
Proseguendo nell'analisi del problema va ricordato che, in sede di procedimento disciplinare, alcuni ufficiali hanno addotto a giustificazione della loro adesione l'invito loro rivolto da ufficiali gerarchicamente sopraordinati, i quali avrebbero fatto intendere, più o meno velatamente, che l'ingresso nell'organizzazione costituiva passaggio obbligato per lo sviluppo della carriera. Se è di palese evidenza che un simile comportamento costituisce una aggravante per coloro che hanno esercitato simili forme di pressione, lo spunto in esame si offre ad alcune considerazioni di più ampio respiro.
Il modulo di domanda per l'affiliazione alla Loggia P2 conteneva, oltre alle richieste di informazione che è dato attendersi in consimili occasioni, un'illuminante postilla: "...eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera: ...; ...danno conseguente: ... ; ... persone, istituzioni od ambienti a cui si ritiene possano essere attribuiti: ...".
Questi dati ci pongono di fronte all'esemplificazione palese del viziato rapporto associativo che sottostava a questo organismo, al malsano intreccio di interessi che sin dal primo momento il Venerabile Licio Gelli proponeva e gli affiliati accettavano, quale base della mutua collaborazione futura. La sottoscrizione di questa domanda suona a disdoro per tutti coloro che vi hanno apposto la loro firma, perché essi hanno così denunciato la loro sfiducia nell'ordinamento quale fonte di tutela e garanzia dell'individuo, affidandosi a tal fine ad una organizzazione parallela e clandestina.
Soccorre qui naturale il richiamo alle organizzazioni mafiose, già proposto, e alla loro collaudata tecnica di porsi allo stesso tempo come fonte di illegalità e di protezione contro l'illegalità da esse stesse creata, che costituisce il cardine di una sostanziale operazione tentata di avocazione di poteri statuali, nella quale va individuata la maggior ragione di pericolo di tali forme associative
per la collettività. Analogamente la Loggia P2 sperimentava nei confronti di coloro che venivano individuati come elementi utili per l'organizzazione, quando recalcitranti, forme di pressione delle quali sono testimonianza, ad esempio, l'esperienza dell'onorevole Cicchitto, che ha denunciato di essersi iscritto dopo una persistente opera di pressione intimidatoria e le denunce degli ufficiali
subalterni, sopra ricordate.
La valutazione della responsabilità degli iscritti va poi riportata, secondo quanto ha osservato il Commissario Battaglia, al momento di appartenenza alla Loggia P2, distinguendo tra coloro che ad essa appartenevano prima dell'ingresso di Licio Gelli nell'organizzazione e coloro che ad essa hanno aderito durante il periodo della gestione gelliana, con particolare riferimento alla seconda fase caratterizzata dalla sostanziale emancipazione dalle strutture massoniche che funzionavano oramai da semplice copertura formale.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli iscritti in sede di esami testimoniali, lo studio delle vicende del rapporto tra la loggia e le istituzioni massoniche che ad essa avevano dato vita, consente di affermare che chi si affiliava alla Loggia P2 intendeva, soprattutto nel secondo periodo di sviluppo, accedere piuttosto che alla massoneria, per l'appunto all'organizzazione guidata da
Licio Gelli.
In questo senso, come abbiamo affermato che Gelli era un massone atipico, così è dato osservare che gli affiliati alla Loggia P2 sono anch'essi massoni atipici tra i quali è dato distinguere una varia articolazione di individui che va da veri e propri massoni ovvero da coloro che accedevano alla massoneria, accettandone per altro le peculiarità organizzative della copertura - ed erano questi coloro che appartengono alla loggia prima dell'arrivo di Licio Gelli – a coloro che entrano nella Loggia P2 sotto l’egida della gestione gelliana e che hanno un rapporto con l'istituzione massonica via via più labile, secondo la rilevata progressiva emancipazione della loggia.
Questa valutazione, che ci si ritiene in dovere di fornire sul comportamento degli iscritti, attiene alla valutazione politica, propria come tale della Commissione ed alla quale la Commissione è doverosamente tenuta, ed in nulla interferisce sulle deliberazioni che verranno prese in proposito dai tribunali civili e militari, i quali sono tenuti, nella loro sovrana prerogativa giudiziaria, ad assumere criteri di giudizio di diversa natura e di diverse conseguenze.
La Commissione, giunta al termine dei suoi lavori, ritiene per altro doveroso affermare, con riferimento all'elemento della posizione personale degli iscritti, che non ci si può sottrarre all'impressione, ricavabile soprattutto dal contesto delle audizioni effettuate, che l'elemento della scarsa affidabilità e la approssimativa deontologia di comportamento di molti affiliati abbiano giocato un ruolo determinante nella creazione del sistema di potere gelliano. In questo senso la storia della Loggia P2 è una storia di uomini sbagliati - una categoria del costume l'ha definita il Commissario Mora – di uomini che non hanno risposto alla fiducia che in loro veniva riposta dalla società. Durante le audizioni la Commissione ha riscontrato atteggiamenti negatori che contestavano emergenze istruttorie suffragate prima ancora che da innegabili riscontri documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto constatare che tale atteggiamento accomunava, con sorprendente identità di tecniche e di forme, uomini che avrebbero dovuto apparire del tutto diversi tra loro per rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte alla Commissione in posizioni di palese reticenza è del resto, vada detto in loro danno, ulteriore conferma dell'ampiezza del fenomeno e della sua eccezionale gravità.
Una precisazione finale è d'obbligo: la peculiarità della struttura associativa e organizzativa della Loggia P2 e la distinzione sulla consapevolezza dei fini - immediati e ultimi - enunciata, comportano la ricostruzione di un modello funzionale che non consente di ritenere ciascun componente partecipe e responsabile di tutte le attività della loggia. Se è vero, infatti, da un lato, che la compromissione degli affiliati con un organismo di accertata illecita natura è complessivamente certa, vero è anche, dall'altro, che tale compromissione varia tra il minimo della consapevolezza del fine immediato (propria della media di base) ed il massimo della
programmazione del fine ultimo eversivo, propria dei vertici.
Di più: il tipo di organizzazione per settori verticali, operanti il più delle volte con il sistema dei compartimenti stagni propri della Loggia P2, fa sì che l'attribuzione alla loggia di determinate attività debba intendersi riferita non già all'intera associazione, sibbene solo al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio, editoria, magistratura, commercio con l'estero, forze
armate, eccetera).
In definitiva e per concludere, ogniqualvolta si voglia risalire a responsabilità personali per attività imputabili alla loggia, occorrerà procedere innanzitutto alla individuazione del "settore" dell'organizzazione competente per materia e quindi all'individuazione dei singoli affiliati che di quel settore facevano parte.