7 Settembre 1938 - REGIO DECRETO LEGGE n. 1381

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

Documento aggiornato al 24/02/2006

Approfondimenti / DOSSIER


 
I documenti
Le leggi razziali in Italia

In questa sezione sono riportate le Leggi Razziali emanate in Italia tra il 5 Settembre 1938 e il 29 Giugno 1939, che ricalcano essenzialmente quelle promulgate in Germania. Il primo documento ufficiale da cui sono poi scaturite le suddette Leggi Razziali, è il Manifesto sulla purezza della razza pubblicato il 14 Luglio 1938 a cui è allegata la lista delle personalità che vi aderirono. Spulciando tra i nomi contenuti in questo elenco non mancano le sorprese. Inoltre non compare il nome di nessuna donna come del resto non compariva nell'organigramma di alcuna istituzione od organizzazione del Regime.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'Articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Articolo 2.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Articolo 3.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Articolo 4.

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'Articolo 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Articolo 5.

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 Settembre 1938-Anno XVI
 
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