Da Adnkronos del 06/02/2005
Mafia, dal Viminale nuovi 'contratti' per i pentiti
Tra le regole: ''Non commettere reati, non fare dichiarazioni a soggetti diversi dalle autorità, non incontrare delinquenti''
Il programma dura 24 mesi e deve essere firmato dal collaboratore
Roma, Pentiti di mafia, arrivano i nuovi 'contratti di protezione'. La preposta commissione, infatti, presieduta dal sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, ha adottato i nuovi modelli che descrivono i diritti e i doveri delle persone sottoposte al programma di protezione, in un'ottica di ''chiarezza su obblighi e facoltà, senza eccezioni o deroghe per nessuno''.
I modelli saranno sottoposti alla firma dei collaboratori di giustizia e riguarderanno sia le persone che entrano a far parte dei programmi di protezione che quelli che già fruiscono delle tutele previste. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo determina la revoca del programma di protezione.
Nei nuovi contratti, lo 'status' di pentito di mafia viene distinto da quello dei 'testimoni di giustizia', ovvero i cittadini che assistono ad un delitto di criminalità organizzata e decidono di testimoniare sottoponendosi ad una speciale protezione. Per questi ultimi sono previsti altri moduli di 'contratto' con lo Stato.
Tra le altre cose, il collaboratore si impegna a ''non commettere alcun reato'' e a ''non rilasciare a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, dichiarazioni concernenti fatti di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione'', nonché a ''non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine''.
Inoltre, è necessario ''specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona'' ed ''evitare il ritorno nella sede di provenienza senza l'autorizzazione del Servizio Centrale di Protezione''.
Ai sensi della legge 82 del 1991, si stabilisce in ventiquattro mesi la durata del programma di protezione.
Le misure di assistenza economica prevedono la sistemazione alloggiativa, le spese per i trasferimenti dettate da esigenze di sicurezza o per motivi ritenuti gravi dal Servizio centrale di protezione, le spese per le esigenze sanitarie, l'assistenza legale, l'assegno di mantenimento in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, oltre a misure volte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore.
I modelli saranno sottoposti alla firma dei collaboratori di giustizia e riguarderanno sia le persone che entrano a far parte dei programmi di protezione che quelli che già fruiscono delle tutele previste. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo determina la revoca del programma di protezione.
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Tra le altre cose, il collaboratore si impegna a ''non commettere alcun reato'' e a ''non rilasciare a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, dichiarazioni concernenti fatti di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione'', nonché a ''non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine''.
Inoltre, è necessario ''specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona'' ed ''evitare il ritorno nella sede di provenienza senza l'autorizzazione del Servizio Centrale di Protezione''.
Ai sensi della legge 82 del 1991, si stabilisce in ventiquattro mesi la durata del programma di protezione.
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